L'enfiteusi è un diritto reale di godimento su un fondo altrui che attribuisce al titolare, chiamato enfiteuta, la facoltà di godere dei frutti del fondo e di costruirvi, anche in proprietà, per un periodo di tempo determinato. Questo diritto è disciplinato principalmente dal Codice Civile italiano, agli articoli 952 e seguenti.

Ecco alcuni aspetti chiave relativi al diritto di enfiteusi:

  1. Durata: L'enfiteusi può essere costituita per un periodo massimo di 99 anni. Tuttavia, tale periodo può essere ridotto o prorogato, secondo quanto stabilito dalle parti contraenti.
  2. Canone enfiteutico: Il titolare dell'enfiteusi, noto come enfiteuta, è tenuto al pagamento di un canone enfiteutico periodico al concedente, il quale mantiene la proprietà del fondo. Il canone può essere stabilito in forma di rendita periodica o di capitale iniziale.
  3. Diritti e obblighi dell'enfiteuta: L'enfiteuta ha il diritto di godere della proprietà e dei frutti del fondo, nonché il diritto di costruire e migliorare il fondo. Tuttavia, è anche vincolato a rispettare determinati obblighi, come il pagamento del canone e la manutenzione della proprietà.
  4. Estinzione: L'enfiteusi può estinguersi in diverse circostanze, tra cui la scadenza del termine, il mancato pagamento del canone, la rinuncia dell'enfiteuta o l'esercizio del diritto di riscatto da parte del concedente.
  5. Riscatto: Il concedente ha il diritto di riscattare l'enfiteusi in determinate circostanze, generalmente al termine del periodo stabilito. Il prezzo di riscatto è determinato dalla legge o dalle disposizioni contrattuali.
  6. Trasmissibilità: L'enfiteusi può essere trasferita a terzi, a meno che il contratto o la legge non stabiliscano limitazioni in tal senso. Tuttavia, il concedente ha il diritto di prelazione, cioè il diritto di acquistare la proprietà prima che venga ceduta a terzi.

L'enfiteusi è spesso utilizzata in contesti come il leasing di terreni agricoli, ma può applicarsi anche a terreni urbani. È importante sottolineare che, nonostante l'enfiteusi conceda al titolare diritti di godimento estesi, la proprietà del fondo rimane sempre in capo al concedente.