Sarà possibile beneficiare del bonus ristrutturazione anche nel 2024. La detrazione Irpef del 50% sulle spese per la ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali è attiva fino al prossimo 31 dicembre. Si tratta di un beneficio disciplinato dall’articolo 16-bis del Dpr n. 917/86. Vediamo nello specifico in cosa consiste questa agevolazione fiscale, a chi è destinata, per quali interventi e cosa è cambiato nel tempo.

L’agevolazione fiscale per la ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali è disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Ma per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Questi maggiori importi sono stati prorogati più volte da provvedimenti successivi. Da ultimo, la legge di Bilancio 2022, che ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Secondo quanto previsto ad oggi, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Bonus ristrutturazione 50, chi può beneficiarne:

A poterne usufruire sono i contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, che sostengono le spese di ristrutturazione. Nello specifico:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari dell’immobile;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.

Bonus ristrutturazione casa 2024, per quali interventi:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.